accollo
di debito tributario, è ammissibile
Not.
Adriano Pischetola
L'art. 8, c. 2, L. 212/2000,
non fa alcun distinguo fra debiti attuali esattamente determinati e debiti
futuri (magari
quanto meno determinabili).
D’altronde, l'accollo di
debiti futuri non pare vietato da nessun disposto di legge, stante la generale
negoziabilità di situazioni giuridiche future (art. 1348, c.c.), fatti salvi gli espressi
divieti ben noti (cfr. Cass. 24.02.1982, n.1180, e 23.09.1994 n.7831), sia pure con buona pace
di qualche orientamento più risalente in controtendenza che preferiva talvolta
parlare di “preliminare di accollo”).
Anche in dottrina si
registra un generale favore per la validità dell'accollo di debiti futuri
(Biscontini, Rescigno).
In quest'ottica mi pare
debba collocarsi la medesima ratio che sta alla base del disposto dell'art. 1938
c.c. (fideiussione
per obbligazioni future o condizionali).
Anche sotto il profilo dei
requisiti dell'oggetto ex art. 1346, c.c., pare che non possa essere avanzata
alcuna eccezione, in quanto l'entità del debito accollando - se non proprio già
determinata - potrebbe essere considerata determinabile o - quanto meno - la
prestazione dell'accollante potrebbe fin dalla stipula della relativa
convenzione essere ragguagliata sino ad un ammontare massimo predeterminato,
propio in sintonia con quanto accade per le fideiussioni prestate per
obbligazioni future.
(Altro discorso ovviamente
andrebbe fatto per l'ipotesi di estinzione dell'obbligazione tributaria per
compensazione, prevista dal comma 1 dell'art. 8 sopra cit. Ma si tratta di
fattispecie completamente diversa da quella al vaglio).
Il
6° comma dell'art.8 dello statuto del contribuente rinvia l'operatività
dell'istituto dell'accollo ad un emanando regolamento ministeriale d'attuazione.Il
patto di traslazione di imposta,non lo inserirei nell'atto notarile,
poichè
potrebbe comportare una sorta d'integrazione del corrispettivo
che l'ufficio potrebbe pretendere di tassare in assenza del decreto
ministeriale.
Giovanni
Marasà
----- Original Message -----
To: sigillo
Sent: Wednesday, October
24, 2001 9:17 AM
Subject: R: IUS accollo plusvalenza irpef
Personalmente io una clausola del genere l'ho
ricevuta in atto, e non ho avuto osservazioni in sede ispettiva (per quello che
significa). Chiaro che si tratta di un accollo interno, non ha effetto
privativo e in questi termini non è opponibile all'Amministrazione Finanziaria.
In letteratura (giuridica, ovvio) la possibilità di
trasferire il debito tributario era discussa e recentemente una
rassegna di opinioni è stata pubblicata, ma non ricordo bene se in FederNotizie
o in Notariato, dell'IPSOA. Se ti interessa dimmelo e te le cerco.
A livello normativo, il dubbio dovrebbe essere stato
recentemente risolto in senso positivo (possibilità di spostamento del peso
tributario, ove non espressamente vietato) dall'articolo 8 Statuto del
Contribuente (Legge 212/2000).
Saluti
Marco Chiostrini, Figline Valdarno
----- Original
Message -----
Sent: Wednesday,
October 24, 2001 12:02 AM
Subject: IUS accollo plusvalenza irpef
Come giudicate una clausola con cui l'acquirente di
un terreno edificabile si accolla la plusvalenza del venditore?
Grazie