accollo di  debito tributario, è ammissibile 


 

Not. Adriano Pischetola

 

L'art. 8, c. 2, L. 212/2000, non fa alcun distinguo fra debiti attuali esattamente determinati e debiti futuri (magari quanto meno determinabili).

 

D’altronde, l'accollo di debiti futuri non pare vietato da nessun disposto di legge, stante la generale negoziabilità di situazioni giuridiche future (art. 1348, c.c.), fatti salvi gli espressi divieti ben noti (cfr. Cass. 24.02.1982, n.1180, e 23.09.1994 n.7831), sia pure con buona pace di qualche orientamento più risalente in controtendenza che preferiva talvolta parlare di “preliminare di accollo”).

 

Anche in dottrina si registra un generale favore per la validità dell'accollo di debiti futuri (Biscontini, Rescigno).

 

In quest'ottica mi pare debba collocarsi la medesima ratio che sta alla base del disposto dell'art. 1938 c.c. (fideiussione per obbligazioni future o condizionali).

 

Anche sotto il profilo dei requisiti dell'oggetto ex art. 1346, c.c., pare che non possa essere avanzata alcuna eccezione, in quanto l'entità del debito accollando - se non proprio già determinata - potrebbe essere considerata determinabile o - quanto meno - la prestazione dell'accollante potrebbe fin dalla stipula della relativa convenzione essere ragguagliata sino ad un ammontare massimo predeterminato, propio in sintonia con quanto accade per le fideiussioni prestate per obbligazioni future.

 

(Altro discorso ovviamente andrebbe fatto per l'ipotesi di estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, prevista dal comma 1 dell'art. 8 sopra cit. Ma si tratta di fattispecie completamente diversa da quella al vaglio).

 


 

 


 

 

 

 

 

 

Il 6° comma dell'art.8 dello statuto del contribuente rinvia l'operatività dell'istituto dell'accollo ad un emanando regolamento ministeriale d'attuazione.Il patto di traslazione di imposta,non lo inserirei nell'atto notarile,

poichè potrebbe comportare una sorta d'integrazione del corrispettivo che l'ufficio potrebbe pretendere di tassare in assenza del decreto ministeriale.

Giovanni Marasà

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From: Marco Chiostrini

 

 

To: sigillo

Sent: Wednesday, October 24, 2001 9:17 AM

Subject: R: IUS accollo plusvalenza irpef

 

Personalmente io una clausola del genere l'ho ricevuta in atto, e non ho avuto osservazioni in sede ispettiva (per quello che significa). Chiaro che si tratta di un accollo interno, non ha effetto privativo e in questi termini non è opponibile all'Amministrazione Finanziaria.

 

In letteratura (giuridica, ovvio) la possibilità di trasferire il debito tributario era discussa  e recentemente una rassegna di opinioni è stata pubblicata, ma non ricordo bene se in FederNotizie o in Notariato, dell'IPSOA. Se ti interessa dimmelo e te le cerco.

 

A livello normativo, il dubbio dovrebbe essere stato recentemente risolto in senso positivo (possibilità di spostamento del peso tributario, ove non espressamente vietato) dall'articolo 8 Statuto del Contribuente (Legge 212/2000).

 

Saluti

 

Marco Chiostrini, Figline Valdarno

 

 

 

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From: Studio Ialenti

To: sigillo@sims.notariato.it

Sent: Wednesday, October 24, 2001 12:02 AM

Subject: IUS accollo plusvalenza irpef

 

Come giudicate una clausola con cui l'acquirente di un terreno edificabile si accolla la  plusvalenza del venditore?

Grazie